Regolamento sui contributi all'efficienza energetica e alla produzione di energia
Il Consiglio Comunale di Personico
richiamati i disposti della Legge organica comunale, della Legge cantonale sull’Energia
e del Regolamento del fondo per le energie rinnovabili
Art. 1 Principi generali e finalità
Per il tramite del contributo comunale si intende sostenere coloro che, con l’investimento di mezzi propri, contribuiscono alla diminuzione generale del consumo di energia o alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il fondo necessario al prelievo del contributo comunale è finanziato dal Fondo Energie Rinnovabili cantonale.
Art. 2 Campo di applicazione
Il contributo comunale è versato per i seguenti investimenti sulle fonti energetiche:
a) risparmio energetico dell’edificio nel rispetto dei valori di isolamento termico minimo previsti
dal Programma edifici, mediante intervento su di uno o di entrambi seguenti ambiti:
la sostituzione di tutte le finestre e porte finestre (U= 0,7 w/m2K)
isolazione del tetto e delle facciate (al minimo di una facciata) (U= 0,2 W/m2K)
b) produzione di energia elettrica per le attività domestiche o produttive, con o senza vendita in rete mediante:
pannelli fotovoltaici, se non a beneficio della remunerazione a copertura dei costi per
l’immissione di energia elettrica in rete (RIC) in base all’art.7 a bis Legge federale sull’energia;
altre fonti alternative ritenute compatibili con l’ambiente e ad alto rendimento. c) efficienza energetica:
produzione di acqua calda mediante pannelli solari o con impianto a legna confacente allo stato della tecnica e munito di carica automatica;
riscaldamento dell’edificio oggetto dell’intervento, esclusivamente per mezzo di:
– energia solare
– un impianto a legna confacente allo stato della tecnica e dotato di carica automatica
pompe di calore o sonda geotermica:
– allacciamento ad una rete di teleriscaldamento (scambiatore di calore)
– climatizzazione degli stabili con energia solare (solar cooling)
d) sostituzione di elettrodomestici, quali:
– frigoriferi e congelatori
– lavatrici e asciugabiancheria
– lavastoviglie
– forni da incasso
con un nuovo apparecchio con etichetta a comprovato risparmio energetico.
Non rientrano in questo ambito gli investimenti effettuati sugli stabili posti fuori zona edificabile, ad eccezione della posa di pannelli fotovoltaici che può avvenire su qualsiasi edificio pur che sia allacciato ad una rete elettrica permettendone così la messa in rete dell’energia prodotta.
Il Municipio può decidere di versare un contributo anche per una tipologia di intervento non espressamente compresa nell’elenco, ma che possa essere assimilabile e in linea con i principi e gli scopi di protezione ambientale e/o di sostegno alla produzione di energie alternative.
Il Municipio può inoltre elargire degli incentivi per l’allestimento della certificazione energetica cantonale degli edifici con rapporto di consulenza (CECE Plus), allo scopo di promuovere gli investimenti citati al punto a).
Art. 3 Condizioni
Il contributo comunale viene versato solo se l’intervento è eseguito secondo le regole dell’arte e in ossequio ai disposti della Legge Edilizia cantonale e al relativo Regolamento d’applicazione.
Art. 4 Beneficiari
Possono beneficiare del contributo tutti i proprietari di edifici situati nelle zone edificabili previste dal Piano Regolatore del Comune di Personico.
Art. 5 Ammontare dei contributi
I contributi comunali per ogni edificio/mappale ammontano a:
per gli investimenti elencati all’articolo 2 capoversi a) b) e c):
– 25% della spesa accertata, per un importo massimo di CHF. 15.000.-
– 10% della spesa accertata se cumulato ad altri aiuti cantonali o federali, per un importo massimo di CHF. 8.000.-
per gli investimenti elencati all’articolo 2 capoverso d):
– 10% della spesa accertata, per un importo massimo di CHF. 500.-
per l’allestimento della certificazione energetica cantonale degli edifici con rapporto di consulenza
(CECE Plus)
– 30% della spesa accertata, per un importo massimo di CHF. 400.-
Per lo stesso edificio/mappale possono essere versati più contributi cumulati, a condizione che si tratti di
investimenti di tipo diverso, giusta l’articolo 2.
Per la sostituzione degli elettrodomestici l’incentivo può essere richiesto una sola volta, per apparecchio della singola tipologia e per economia domestica.
Il contributo comunale per l’allestimento della certificazione energetica cantonale degli edifici con rapporto di consulenza (CECE Plus) può essere richiesto una sola volta per edificio.
Art. 6 Procedura
La richiesta per l’ottenimento del contributo va inoltrata al Municipio prima dell’inizio dei lavori, a progettazione eseguita, rispettivamente prima della sostituzione dell’elettrodomestico o dell’allestimento della certificazione energetica cantonale degli edifici.
La domanda va presentata mediante l’apposito modulo, ottenibile presso la Cancelleria comunale,
unitamente agli allegati richiesti.
Il Municipio per l’esame della domanda, in particolare per gli aspetti tecnici e di valutazione dei costi, può avvalersi della consulenza di tecnici del ramo, come pure di quella dei Servizi cantonali preposti o del parere di ogni persona autorevole in materia.
Art. 7 Decisione del Municipio
Le domande verranno prese in considerazione secondo l’ordine di entrata, fino ad esaurimento del fondo finanziato dal Fondo Energie Rinnovabili cantonale per l’anno di riferimento.
Il Municipio deciderà la concessione del contributo esaminando la portata dell’investimento e la valutazione complessiva del risparmio energetico raggiunto con la ristrutturazione.
La decisione del Municipio, debitamente motivata e indicante l’importo massimo concesso, avviene di regola entro 60 giorni dall’inoltro dell’incarto allegato alla domanda. Contro la decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall’intimazione della stessa.
Gli investimenti non sussidiabili causa esaurimento del fondo verranno riportati all’anno successivo.
Art. 8 Versamento del contributo
Il versamento del contributo assegnato avviene previa presentazione da parte del richiedente delle liquidazioni e delle prove dei pagamenti avvenuti.
Inoltre, prima del versamento, il Municipio è tenuto ad accertarsi che gli interventi previsti siano stati realizzati nel pieno rispetto delle regole stabilite e, in particolare, giusta l’articolo 3.
Nel caso di liquidazioni inferiori a quanto previsto nella domanda, il contributo sarà ridotto di conseguenza.
Art. 9 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016, riservata la ratifica da parte della competente
Autorità cantonale.
Art. 10 Sospensione contributi e abrogazione
La sospensione temporanea o definitiva dei contributi comunali previsti nel presente regolamento può essere decisa dal Municipio qualora il Fondo Energie Rinnovabili cantonale dovesse cessare di esistere oppure essere ridimensionato.