Regolamento per la concessione di contributi ai giovani
Il Consiglio Comunale di Personico
visto il messaggio municipale n. 07/2017 del 6 novembre 2017
Art. 1 Scopo
Il Comune di Personico intende sostenere la partecipazione dei giovani a colonie, campeggi o campi sportivi nonché corsi musicali, culturali o sportivi, e a questo scopo vengono concessi dei contributi per la la partecipazione delle spese.
Art. 2 Campo d’applicazione
Le norme del presente Regolamento si applicano a tutti i giovani domiciliati nel Comune di nel Comune di Personico.
Art. 3 Colonie, campeggi o campi sportivi
Il Comune concede un contributo per le attività della durata minima di 5 giorni consecutivi svolti da raggazzi/e fino al termine delle scuole medie, in particolare corsi “Lingua e sport" e campi scout.
Art. 4 Corsi musicali, culturali o sportivi
Il Comune concede un contributo per le seguenti attività della durata minima di un anno scolastico svolte da giovani fino all’età di 20 anni:
– Corsi sportivi organizzati da società.
– Corsi musicali presso scuole riconosciute dal Cantone, la Federazione Bandistica Ticinese o altre scuole che operano localmente.
Art. 5 Condizioni
I beneficiari possono richiedere il contributo direttamente alla Cancelleria compilando il relativo formulario e allegando copia dell’attestato di frequenza e della ricevuta di pagamento.
Art. 6 Ammontare del contributo
Ogni giovane può beneficiare annualmente al massimo di un contributo per attività e ammonta:
a) a chf 100.- secondo l’art. 3;
b) al 20% del costo del corso annuale per un importo massimo di chf 30- secondo l’art. 4. In ogni caso l’importo non potrà superare la spesa sostenuta.
L’ammontare del contributo sarà determinato dal Municipio tramite Ordinanza.
Art. 7 Modalità di pagamento
La Cancelleria determina l’ammontare del contributo sulla base della documentazione prodotta di cui all’art. 5 e procede al versamento dello stesso entro due mesi dalla richiesta.
Art. 8 Termine
Il contributo deve essere richiesto al più tardi entro tre mesi dalla frequenza del corso.
Art. 9 Reclami
Contro la decisione della Cancelleria è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall’intimazione. Contro la decisione sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla sua intimazione.
Art. 10 Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore con effetto retroattivo a partire dall’anno scolastico 2017/2018.